Credito revolving: cos'è e come funziona
Credito revolving: apertura di credito riutilizzabile senza scadenza, rata minima flessibile ma tassi elevati; confronta TAEG e usa con disciplina
Il credito revolving, o rotativo, è un’apertura di credito che mette a disposizione del cliente un plafond riutilizzabile: ogni rimborso ricrea in tutto o in parte la disponibilità iniziale, così da consentire un impiego ciclico delle somme. Privo di una scadenza prefissata, si colloca fra i finanziamenti più flessibili ma anche più costosi, poiché abbina tassi di interesse elevati a rate minime spesso contenute. Nato negli Stati Uniti a metà Novecento e diffusosi in Europa dagli anni Novanta, oggi è offerto sia come linea di credito autonoma sia, più di frequente, attraverso carte di pagamento “revolving”.
L’intermediario concede il fido solo dopo avere valutato la solvibilità del richiedente: se l’esito è positivo, viene stabilito un importo massimo, un tasso annuo nominale (di norma fisso) e un TAEG che include tutte le spese. Gli interessi maturano giorno per giorno sul capitale effettivamente utilizzato e sono caricati a fine periodo; in assenza di prelievi non se ne pagano, ma possono restare canoni o commissioni di disponibilità. Ogni mese il cliente riceve un estratto conto con saldo iniziale, nuovi utilizzi, interessi, quota capitale rimborsata, spese accessorie e plafond residuo; la rata minima, di solito compresa fra il 3 % e il 5 % del saldo (o un importo fisso), può essere aumentata o sostituita da un rimborso integrale senza penali. Se la quota capitale inclusa nella rata è bassa, la durata del debito si allunga e l’onere totale cresce sensibilmente a causa della capitalizzazione periodica.
Oltre agli interessi si applicano commissioni di istruttoria, canone annuo della carta o della linea, spese su anticipo contante, bolli e premi per eventuali polizze facoltative a copertura di morte, infortunio o perdita d’impiego. Il mancato pagamento genera interessi di mora e può ridurre il plafond disponibile; ritardi reiterati comportano segnalazioni nelle banche dati creditizie. Il cliente conserva il diritto di estinzione anticipata totale o parziale in qualsiasi momento, con restituzione del capitale residuo e riduzione proporzionale degli oneri futuri.
La disciplina europea sul credito ai consumatori, recepita in Italia dal D.Lgs. 141/2010 e dal Codice del consumo, impone la consegna preventiva del modulo informativo standardizzato (SECCI/IEBCC), l’indicazione di esempi rappresentativi del costo, un termine di quattordici giorni per recedere senza penalità e l’obbligo di verificare la capacità di rimborso. Gli Orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia del 19 aprile 2023 hanno rafforzato questi presìdi: gli operatori devono definire con chiarezza i prodotti revolving nelle procedure interne, distinguere i costi della carta da quelli del finanziamento, mostrare al cliente che ogni utilizzo genera debito rotativo, garantire che la rata minima riduca effettivamente il capitale e monitorare l’andamento del fido per prevenire situazioni di rischio; il superamento del tasso-soglia d’usura rende il contratto nullo per usurarietà.
La facilità di accesso, la rapidità d’uso e la rata modulabile rendono il credito revolving adatto a spese impreviste o fabbisogni variabili, ma i tassi elevati, la tentazione di versare solo il minimo e la complessità delle voci di costo espongono il cliente a un indebitamento prolungato. È buona prassi confrontare più offerte sul TAEG, mantenere l’utilizzo ben al di sotto del plafond, impostare rate che coprano almeno il 10-15 % del saldo, effettuare pagamenti aggiuntivi quando possibile e intervenire tempestivamente in caso di difficoltà con piani di ristrutturazione o sostituzione del debito con prestiti meno onerosi. Anche grazie a strumenti digitali di alert e budgeting predisposti dagli operatori, la sostenibilità del credito revolving dipende infine da un uso disciplinato da parte del debitore e da una corretta valutazione di solvibilità da parte dell’intermediario.