Punti chiave

💼 Cos’è la delegazione di pagamento? ​

​Un prestito rateale in cui il lavoratore delega il datore a versare un ulteriore quinto dello stipendio al finanziatore.​

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​👥 Chi può richiederla? ​

​Dipendenti pubblici, para-pubblici o privati a tempo indeterminato; i contratti a termine solo se coprono tutta la durata.​

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​🧓 I pensionati possono ottenerla? ​

​No, perché gli enti previdenziali non ammettono una seconda trattenuta sulla pensione.​

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​🏢 Il consenso del datore di lavoro è obbligatorio? ​

​Sì, la delega è valida solo se il datore accetta la trattenuta e ne risponde in solido.​

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​💳 Quanto può incidere la rata sullo stipendio? ​

​Fino a un quinto del netto mensile; con la cessione non deve superare di norma il 40 %, massimo 50 % in alcune convenzioni.​

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​⏳ Qual è la durata massima? ​

​Dieci anni, comunque entro la residua vita lavorativa.​

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​📈 Il tasso è fisso o variabile? ​

​Fisso, con rata costante per tutta la durata.​

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​🛡️ Quali assicurazioni sono obbligatorie? ​

​Rischio vita e rischio impiego, a carico dell’ente erogante.​

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​💰 Serve un garante personale? ​

​No, la garanzia è la trattenuta diretta in busta paga.​

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​🔓 Si può estinguere anticipatamente? ​

​Sì, con rimborso pro-quota di interessi e premi non maturati.​

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​🔄 Quando è possibile rinnovare la delegazione? ​

​Dopo il pagamento di almeno il 40 % delle rate, salvo sostituzione di piani quinquennali con decennali.​

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​📤 Che succede se il rapporto di lavoro termina prima del saldo? ​

​Il residuo si copre col TFR e, se manca, il lavoratore continua a pagare ordinariamente.​

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​⚖️ In cosa differisce dalla cessione del quinto? ​

​Richiede consenso del datore, non si applica ai pensionati e aumenta l’indebitamento sino a due quinti.​

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​🏦 Quale normativa la regola? ​

​Art. 1269 e 1723 c.c., DPR 180/1950 esteso da circolari MEF e norme sul credito al consumo.​

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​📑 Chi paga se il datore trattiene ma non versa? ​

​Il finanziatore può rivalersi direttamente sull’azienda, obbligata in solido.

Prestito con delega: guida alla delegazione di pagamento

La delegazione di pagamento, o prestito con delega-“doppio quinto”, è un finanziamento rateale destinato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, para-pubblico o privato che, oltre alla cessione del quinto già eventualmente in corso, autorizzano il datore di lavoro a trattenere un’ulteriore quota dello stipendio e a versarla direttamente al creditore. Il rapporto è tripartito: il dipendente stipula il contratto di prestito e rilascia la delega, il datore di lavoro – previa accettazione facoltativa – effettua la trattenuta e ne risponde in solido, il finanziatore eroga garantito dall’addebito in busta paga. L’operazione non è consentita ai pensionati, poiché gli enti previdenziali non ammettono una seconda trattenuta sul trattamento.

La disciplina si fonda sugli articoli 1269 e 1723 del codice civile; il DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e il relativo regolamento, pensati per la cessione del quinto, sono stati estesi alla delega mediante circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui si aggiungono le regole generali sul credito al consumo. L’assenso del datore di lavoro è indispensabile: nelle amministrazioni statali esso avviene quasi sempre attraverso convenzioni (es. NoiPA), mentre nel privato è valutato caso per caso e può essere negato. Possono accedere i dipendenti a tempo indeterminato; quelli a termine sono ammessi solo se la scadenza contrattuale copre l’intero piano di ammortamento.

La rata della delega non può superare un quinto della retribuzione netta mensile e, sommata a quella della cessione, non deve oltrepassare ordinariamente il 40 % del netto; talune convenzioni ammettono altre trattenute fino al limite assoluto del 50 %. La durata massima è di 120 mesi, comunque non oltre la vita lavorativa residua. Il tasso è fisso, la rata costante, il prestito è non finalizzato e non richiede garanti. Sono obbligatorie a carico dell’ente erogante le polizze rischio vita e rischio impiego; in caso di decesso il debito si estingue, in caso di licenziamento interviene l’assicurazione nei limiti contrattuali, potendo residuare responsabilità a carico del lavoratore se trova nuova occupazione.

Il dipendente può estinguere anticipatamente, ottenendo il rimborso degli interessi e dei premi assicurativi non maturati; il rinnovo è consentito dopo il rimborso di almeno il 40 % delle rate, salvo eccezioni per piani originari quinquennali sostituiti da decennali. Se il rapporto di lavoro cessa prima del saldo, il residuo è soddisfatto con il TFR e, se insufficiente, il debitore prosegue i pagamenti in via ordinaria. Ritardi o omissioni del datore nella riversione delle somme già trattenute non pregiudicano il diritto del finanziatore, che può agire direttamente contro l’azienda.

Rispetto alla cessione del quinto la delega richiede il consenso datoriale, non si applica ai pensionati e incrementa la rata massima disponibile, rendendo possibile ottenere importi più elevati a condizioni tendenzialmente vantaggiose grazie alla garanzia della trattenuta. Il maggiore indebitamento mensile impone tuttavia di valutare con attenzione la sostenibilità di un’esposizione che può arrivare a due quinti dello stipendio netto.