Punti chiave
💡 Che cosa sono i prestiti in convenzione?
Finanziamenti a tasso calmierato erogati tramite accordo fra ente di appartenenza e banca, rimborsati con trattenuta diretta su stipendio o pensione.
👥 Chi può richiederli?
Dipendenti pubblici o privati, pensionati e iscritti a casse professionali convenzionate.
📜 Quale normativa li regola?
D.P.R. 180/1950 e 895/1950, Testo Unico Bancario e disposizioni sulla trasparenza.
💰 Qual è il limite massimo della rata?
Fino al 20 % del reddito netto, 40 % se si aggiunge una delegazione di pagamento.
📈 Quanto possono durare e a quanto può arrivare l’importo?
Durata 24-120 mesi, importo fino a 75-80 000 € secondo la convenzione.
🗂️ Quali documenti servono per la richiesta?
Documento d’identità, codice fiscale e ultimo cedolino stipendio o pensione.
💳 Come avviene il rimborso?
Con trattenute mensili che l’ente versa all’intermediario fino all’estinzione.
⚡ In quanto tempo viene erogato il denaro?
Pochi giorni grazie alla procedura telematica e alla firma digitale.
✅ Quali sono i principali vantaggi?
Costi più bassi, niente garanzie patrimoniali, accesso anche con pregresse segnalazioni, assicurazione inclusa.
🔒 Sono previste assicurazioni obbligatorie?
Sì, rischio vita per tutti e rischio impiego per i lavoratori.
🔄 Posso estinguere il prestito in anticipo?
Sì, con penale massima dell’1 % (0,5 % se restano meno di 12 mesi).
⚠️ Esistono limiti di ammissibilità?
Prestito negato se la retribuzione residua scende sotto il minimo vitale o la prestazione non è cedibile.
🏢 Quali enti stipulano le principali convenzioni?
INPS per i pensionati, NoiPA per i dipendenti pubblici, casse professionali e aziende private.
Prestiti in convenzione o prestiti convenzionati
I prestiti in convenzione sono finanziamenti destinati a dipendenti, pensionati o iscritti a particolari casse professionali erogati da banche o società finanziarie che hanno sottoscritto un accordo formale con l’ente di appartenenza del richiedente. L’accordo fissa tassi, spese, durata e modalità di rimborso a condizioni calmierate, rese possibili dalla trattenuta diretta su stipendio o pensione che riduce quasi a zero il rischio d’insolvenza per l’intermediario. Il risultato è un prodotto standardizzato, rapido da ottenere e caratterizzato da elevata trasparenza.
La cornice giuridica fa capo al D.P.R. 180/1950 e al D.P.R. 895/1950, supportati dal Testo Unico Bancario e dalle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza; questi testi disciplinano cessione del quinto e delegazione di pagamento, fissando il limite massimo di rata al 20 % del reddito netto (o al 40 % se si somma una delega) e imponendo coperture assicurative rischio vita e, per i lavoratori, rischio impiego. La singola convenzione – ad esempio con INPS per i pensionati, con NoiPA per i dipendenti pubblici o con casse professionali e aziende private – stabilisce ulteriori vincoli: importo massimo fino a 75-80 000 €, durata tra 24 e 120 mesi, tasso fisso inferiore al relativo tasso soglia antiusura, età massima a fine piano normalmente entro 85-87 anni.
La procedura si svolge in gran parte in via telematica. L’ente convenzionante calcola la quota cedibile, la trasmette all’istituto erogante che, dopo la verifica documentale (documento d’identità, codice fiscale, ultimo cedolino o cedolino pensione), predispone il contratto da firmare anche digitalmente. Ottenuto il benestare dell’ente, l’importo viene accreditato sul conto del richiedente; il rimborso avviene mediante trattenute mensili che l’ente riversa all’intermediario fino all’estinzione, con obbligo di comunicazione alla Centrale Rischi.
Tra i vantaggi figurano tassi e oneri complessivi inferiori ai prestiti non convenzionati, assenza di garanzie patrimoniali, accesso possibile anche a soggetti con precedenti segnalazioni purché la quota cedibile sia disponibile, copertura assicurativa inclusa e tempi di erogazione ridotti grazie allo scambio digitale dei dati. Il cliente mantiene il diritto di recesso nei termini di legge, può estinguere anticipatamente il debito con penale massimo dell’1 % (0,5 % se la durata residua non supera dodici mesi) e beneficia della portabilità senza costi aggiuntivi oltre quelli giustificati.
Persistono tuttavia limiti: il prestito è inammissibile se la retribuzione residua scende sotto il minimo vitale fissato dall’ente previdenziale; talune prestazioni assistenziali non sono cedibili; importo, durata ed età limite variano da convenzione a convenzione; la lunga durata può generare un costo totale significativo, rendendo opportuno confrontare più preventivi. L’evoluzione digitale – firma elettronica, interscambio dati con sistemi INPS e NoiPA – ha reso l’istruttoria quasi istantanea, contribuendo a diffondere capillarmente questo strumento che oggi sostiene la liquidità di ampie fasce di famiglie a reddito fisso e rafforza la stabilità del mercato del credito retail.